L'AI potrebbe essere la rivoluzione che non ti aspetti
26/09/2025
The Next Rembrandt è stato creato nel 2016 come progetto sperimentale da ING Bank, in collaborazione con Microsoft, l’agenzia pubblicitaria J. Walter Thompson (JWT) Amsterdam e la società di dati TU Delft e il Mauritshuis Museum.
Cos’è un autore? E cos’è un’opera?
Si sta parlando in tanti modi diversi e affini di arte generativa. Con questo articolo vorrei cogliere al volo l’occasione di parlare di un tema poco conosciuto e di uno molto discusso: il rapporto tra arte e legge e l’IA. Quello che accomuna i vari argomenti è un certo disagio rispetto a come confrontarvisi in tanti settori, da quello artistico a quello formativo, fino al piano legale.
A mio parere questa grande incertezza non è affatto nuova e tantomeno riguarda l’IA, ma si immette piuttosto in una più grande dinamica di discussione su che cos’è un’opera d’arte e soprattutto su che cos’è un autore.
Questo accade perchè fin dall’epoca del Romanticismo ci si è abituati ad una concezione dell’arte interconnessa con quella di autore. Essa è in questo contesto l’espressione di un pathos soggettivo, collegando così il riconoscimento del valore delle opere alla intensità del sentimento dell’artista e all’eccezionale qualità della sua immaginazione. Il Romanticismo modificò il quadro teorico sulla autorialità, legandola all’idea di genio, creatività assoluta e unicità. Queste proprietà, che identificano il creatore, furono quindi trasposte sull’opera, che a sua volta divenne un oggetto unico, irripetibile, portatore della famosa aura di Walter Benjamin; l’opera quindi teoricamente dipendeva fortemente dal suo autore.
Questa concezione pienamente Ottocentesca, che nel linguaggio comune è spesso ancora assimilata ai concetti di opera e artista, in realtà quando naque ruppe in modo irreparabile le leggi sulla proprietà intellettuale che in quel momento consolidavano legalmente il concetto di autore. Quando esse furono fondate non si basavano infatti su di esso ma più sulla classificazione dei generi artistici e sul diritto di proprietà. L’irruzione del Romanticismo fu in altre parole una prima frattura tra arte e legge e l’inizio del consolidamento tra opera e autore. In tutto questo dovevano ancora entrare in scena Duchamp con i suoi “ready-made”.
Legge e arte si stanno allontanando sempre di più
Tutto cambiò a cavallo del XX secolo quando con le avanguardie artistiche (dada, ready-made, surrealismo), i giuristi iniziarono a trovarsi spesso confusi. Per essere tutelata a livello legale un’opera deve possedere infatti un autore, essere originale ed essere creativa. con la nascita delle avanguardie però viene meno quell’insieme di riferimenti profondamente radicati che avevano utilizzato fino ad allora i giuristi per qualificare le opere d’arte (oggetti) e per definirne gli artisti (soggetti). I due mondi (quello del diritto e quello dell’arte) si separarono.
A questo crocevia, si apre un’epoca di imbarazzo nel discorso giuridico riguardo all’identificazione del “Chi” e del “Cosa” dell’arte. Privati della rassicurante mappa disegnata dai generi tradizionali nelle arti visive, i giudici entrarono in una “terra incognita”: l’identificazione di cosa sia l’arte.
Per esistere, l’arte ha bisogno di un discorso normativo. Tuttavia, l’arte esiste anche senza il diritto, persino contro di esso. Viceversa, il mondo del diritto non gode dello stesso privilegio ma ha bisogno di appoggiarsi al mondo dell’arte per attuare la propria protezione. Quando quello che è definito dal mondo dell’arte come “artistico” non rientra nei requisiti formali della legge, allora non vi è tutela legale. Ma la mancanza di tutela legale non significa necessariamente mancanza di identità artistica. In effetti, le opere d’arte “esistevano” molto tempo prima che fossero adottate le prime regolamentazioni sul copyright.
A cavllo poi degli anni ’70, quando i primi computer vengono usati per realizzare dipinti, poesie e musica, la macchina viene ancora vista come semplice strumento, allo stesso modo di un pennello o una fotocamera. Oggi i progressi tecnologici spingono a riconsiderare il ruolo dei robot nel processo creativo. Un tempo le norme si applicavano trattando i computer come semplici strumenti, ma l’IA basato sul machine learning solleva nuove sfide giuridiche, separando il contributo umano da quello della macchina. Nonostante questo, il diritto continua a considerare l’IA solo come un mezzo utile, non come un soggetto creativo autonomo.
La legge non tutela le nuove forme artistiche
Molte pratiche artistiche vengono, passatemi il termine, “discriminate”. prendendo come esempio il copyright nel regno unito, esso protegge le arti consolidate come pittura, scultura, architettura, fotografia e disegno, ma esclude del tutto alcune pratiche contemporanee dalla body art, alla land art fino alla performance, limitandone fortemente la tutela per altre come installazioni, arte concettuale e minimalista. Per il diritto d’autore infatti, queste pratiche non rientrano nella definizione di “opera artistica”: vengono riconosciute come arte solo perché il mondo artistico le presenta come tali e richiedono un giudizio estetico al pubblico.
Lo stesso vale per l’arte generata dall’IA, la quale solleva problemi da due legati da un lato alla proprietà, ai diritti e alla tutela legale degli artisti, ricercatori ed ingegneri, dall’altro mette in discussione le relazioni tra artisti, opere e pubblico.
Le lacune normative possono essere colmate con strumenti alternativi come accordi, mediazione o contratti. Quest’ultimo rimedio è stato praticato, ad esempio, dagli artisti concettuali: l’assenza di un risultato chiaramente identificabile come esito del processo artistico si è rivelata piuttosto problematica per il diritto, abituato a trattare le opere come oggetti. Quando parliamo di arte generativa il problema è invece opposto, perchè l’elemento mancante non riguarda il risultato del processo creativo, bensì la mancanza di un autore chiaramente identificabile.
Il dominio pubblico
Immagine creata da Stable Diffusion che mostra la ricreazione del watermark di Getty Images. The Verge / Stable Diffusion (immagine di James Vincent)
A questo problema la legge ha una soluzione predefinita: le nuove forme artistiche, inclusa l’arte generativa, ricadono nel dominio pubblico. Si tratta di una soluzione non pensata per l’arte IA, la quale non prevede autori non umani. Se fino a poco tempo fa i computer erano strumenti dell’uomo, oggi le nuove tecnologie di machine learning e deep learning permettono di generare testi, musica o immagini autonomamente, senza un intervento umano diretto. Questo obbliga a ripensare le leggi sul diritto d’autore, che faticano a reggere la rivoluzione tecnologica.
Normalmente l’arte generata dall’IA viene spesso accolta con diffidenza: le immagini prodotte appaiono visivamente sgradevoli, imprecise, persino uncanny. Quello che mi chiedo però è se nell’opera manca un valore estetico immediato, queste opere possono comunque acquisire un peso storico. Emulare la creatività è un processo diverso dalle arti visive tradizionali, ma non per questo privo di significato. Pur restando un’imitazione, questa forma di produzione ha la capacità di lasciare una traccia, aprendo nuove prospettive sul concetto stesso di creazione e sul ruolo che la macchina può assumere.
In un contesto globale segnato da restrizioni alla libertà di espressione e da conflitti come quelli in Medio Oriente, l’arte generativa può assumere anche una funzione politica. Proprio perché le immagini create dall’IA si trovano spesso in una zona grigia per quanto riguarda il copyright, un messaggio visivo generato artificialmente potrebbe risultare meno facilmente censurabile. Non sorprende quindi che molte campagne di solidarietà, come All Eyes on Rafah, abbiano scelto l’IA come strumento di diffusione.
Concludo questo articolo con una domanda: l’arte generativa potrebbe diventare il motore di una nuova rivoluzione artistica, capace di rendere l’espressione visiva più libera e politicamente incisiva rispetto al passato?
Con questo articolo ho colto al volo l’occasione di parlare di un tema poco conosciuto e di uno molto discusso. Molte di queste riflessioni seguono di pari passo il volume Contemporary Artificial Art and the Law di Ajani, che ho studiato per il mio ultimo esame di diritto d’autore.
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